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INVALIDI, mansioni: Legge 68/1999 - Marcheinfo PDF Stampa E-mail
Scritto da Ermanno Maccioni   
Sabato 13 Marzo 2010 12:14

Il datore di lavoro presso il quale è avviato un invalido, è tenuto a ricercare all'interno dell'azienda mansioni compatibili con le condizioni sanitarie del lavoratore e a questo fine deve, se necessario, procedere alla redistribuzione degli incarichi tra i lavoratori già in servizio. Sentenza 13 novembre 2009, n. 24091

Disponibile in area Download - Legge N.68 del 12 marzo 1999 - Sentenza della Suprema Corte di Cassazione (sezione lavoro)

Cade il licenziamento dell'invalido se in azienda ci sono posti compatibili - Illegittimo il licenziamento dell'invalido avviato al lavoro quando in azienda ci sono posti compatibili con la sua menomazione anche se occupati da altri dipendenti. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 24091/2009 secondo la quale il datore di lavoro prima di recedere dal rapporto, è tenuto non solo a ricercare mansioni congeniali alla persona invalida ma anche, se necessario, a ridistribuire gli incarichi tra i lavoratori già in servizio al fine di "garantire" il posto al lavoratore. Solo quando l'operazione si rivela impossibile l'imprenditore può quindi legittimamente disporre il licenziamento.

Ultimo aggiornamento Sabato 13 Marzo 2010 12:56
 

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